Art. 26.

      1. L'articolo 20-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 20-sexies. - (Promozione alla qualifica di revisore tecnico). - 1. La promozione

 

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alla qualifica di revisore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice revisori tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica».